| Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente
decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste
da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti
alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza
di tali norme.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene":
tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la
salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano
tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include
tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura,
e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, al consumatore;
b) industria
alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti
attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione,
il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione,
la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti
salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di
vista igienico;
d) autorità
competente: il Ministero della sanità, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità
sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
e) responsabile
dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare
ovvero il responsabile specificatamente delegato.
ART. 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile
dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione,
la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano
effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile
della industria alimentare deve individuare nella propria
attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per
la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di
sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è
basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei
punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei
rischi per gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati,
cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza
dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo
e di sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni
processo e della tipologia d'attività, dell'analisi
dei
rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e
di sorveglianza.
3. Il responsabile
dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità
competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti
la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui
al comma 2.
4. Qualora
a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile
dell'industria alimentare constati che i prodotti possano
presentare un rischio immediato per la salute provvede al
ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli
ottenuti ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio
deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità
dell'autorità sanitaria locale fino al momento in
cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto
o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto
in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico
del titolare dell'industria alimentare.
5. Le industrie
alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato,
fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente
vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo
agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere
effettuate con regolamento del Ministro della sanità
previo espletamento delle procedure comunitarie.
ART. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine
di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo
3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica
tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di
prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del
Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione
dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori
dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti
interessate quali le autorità competenti e le associazioni
dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente
interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale
di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene
del Codex Alimentarius.
3. I manuali
di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero
della sanità valuta la conformità all'articolo
3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità
da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette
alla Commissione europea.
5. Ai fini
dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione
dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari
possono tenere anche conto delle norme europee della serie
EN 29000 ovvero ISO 9000.
ART. 5
(Controlli)
1. Il controllo
ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino
le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente
a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di
corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati
del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione
generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli
alimenti, in relazione alle attività svolte dall'industria
alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti
critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di
accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica
siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine
di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza
dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto,
del modo in cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi
altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita
o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore,
nonché delle condizioni in cui e' esposto o in cui
e' immagazzinato.
4. I locali
utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista,
indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta
Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può
tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo
di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformità
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
ART. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero
della sanità, d'intesa con le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali,
promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione
sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa
con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di
ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di
materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle
attività didattiche previste dalla programmazione
annuale.
ART. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo
4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo
la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti:
", materiali e oggetti destinati a venire a contatto
con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni"
le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite
dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo
2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo
2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse
le parole: "di zinco".
ART. 8
(Sanzioni)
1. Salvo
che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni
a lire dodici milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni
a lire diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione
del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma
2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire sessanta milioni per la violazione degli obblighi di
ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità
incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora
il responsabile dell'industria alimentare non provveda
ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle
norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo
termine prefissato.
3. Il mancato
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la
violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto
dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la
salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari,
con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila
a lire sessanta milioni.
ART. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie
alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in
vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi
entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella
applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la
vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n.
59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge
5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione
e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere
vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria
competente per territorio tiene conto delle effettive necessità
connesse alla specifica attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
Introduzione
1. I capitoli
sa V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive
alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione,
fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione
manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione,
al consumatore.
I rimanenti
capitoli dell'allegato si applicano come segue:
- il capitolo
I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo
III,
- il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono
preparati, trattati o trasformati, tranne quelli contemplati
dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa,
- il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
- il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni
"ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate
in questo allegato mirano a garantire la sicurezza e la salubrità
dei prodotti alimentari.
Capitolo
I
Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati
al capitolo III)
1. I locali
devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti
in buone condizioni.
2. Lo schema,
la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali
nei quali si trovano prodotti alimentari devono:
a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto
con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti
alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa
o muffa indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche
la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti
alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria
o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di
contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura
per la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono
essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente
collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili
in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema
di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali
di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi
devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale
per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura.
Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti
alimentari devono essere separati dai lavabi.
5. Si deve
assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando
il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso
una zona pulita. I sistemi di aereazione devono essere tali
da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti
che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti
gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano
gli alimenti devono disporre di un buon sistema di aereazione,
naturale o meccanico.
7. Nei locali
deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale.
8. Gli impianti
di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché
progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione
dei prodotti alimentari.
9. Ove necessario,
devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio
per il personale.
Capitolo
II
Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti
alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi
i locali adibiti a mensa e quelli specifici nel capitolo III)
1. Nei locali
dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati
(esclusi i locali adibiti a mensa):
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni,
essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare.
Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non
assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente
che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente.
Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare
un sufficiente scorrimento;
b) le pareti
devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili
da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede
l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile
e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna
per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri tipi
di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
c) i soffitti
e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti
e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre
la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento
di particelle;
d) le finestre
e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire
l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte
verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti
antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura
di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono
restare chiuse e bloccate durante la produzione;
e) le porte
devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario
disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce
e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri tipi
di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) i piani
di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto
con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni
ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare.
A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale
non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all'autorita' competente che altri tipi di materiali utilizzati
sono adatti allo scopo.
2. Se necessario,
si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia
e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti,
i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione,
facili da pulire e avere adeguata erogazione di acqua calda
e fredda.
3. Ove opportuno,
si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie
operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto
analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre
di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda
onde poter essere mantenuti puliti.
Capitolo
III
Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni,
chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali
utilizzati principalmente come abitazione privata, locali
utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e
distributori automatici.
1. I locali
e i distributori automatici debbono essere situati, progettati
e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a
regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto
ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli
alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare
e laddove necessario:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per
mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti
igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie
e locali adibiti a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone
condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili.
A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non
tossici, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri materiali
utilizzati sono adatti allo scopo;
c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia
e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro
e degli impianti;
d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura
degli alimenti;
e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua
potabile calda o fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati
per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche
di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei
residui (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature
per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura
dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da
evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di
contaminazione.
Capitolo
IV
Trasporto
1. I veicoli
o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari
devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a
regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti
da fonti di contaminazione e devono essere se necessario
progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata
pulitura e disinfezione.
2. Salvo
quanto previsto al capitolo IV A i vani di carico dei veicoli
o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare
materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi
possono risultarne contaminati.
Gli alimenti
sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati
in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto
di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta
una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o
più
lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il
trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente
per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli
o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in
aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente,
si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti
ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli
o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non
siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti
alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra
un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.
5. I prodotti
alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati
e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove
necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare
gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni
adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati
in modo che la temperatura possa essere controllata.
Capitolo
IV A
Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.
1. Il trasporto
con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi,
che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati
al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale
scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto
di prodotti alimentari è consentito alle seguenti
condizioni:
a) qualora
gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio
inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica,
o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente
precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico
incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di
cui all'appendice 1;
b) qualora
gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali
diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi
trasportati in precedenza, in detti serbatoi devono essere
prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi
precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2. Il trasporto
con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi,
che devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che
sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati
a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto
di prodotti alimentari è consentito alle seguenti
condizioni:
a) in serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere
rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti
alimentari.
3. Il comandante
d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e
grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero
essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione
probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi
in oggetto e in marito all'efficacia del procedimento di pulitura
applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora
il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione
di cui al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto
il carico conserva accurata documentazione comprovante che
il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi
è avvenuto in conformità delle disposizioni
dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento
di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
5. Ove richiestone,
il comandante della nave fornisce alle competenti autorità
di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi
3 e 4.
Capitolo
V
Requisiti per l'apparecchiatura
Tutto il
materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono
a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e
a) essere
progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi,
se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione,
i rischi di contaminazione degli alimenti;
b) ad eccezione
dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere
progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti
in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino
sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente
disinfettati in funzione degli scopi previsti;
c) essere
installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area
circostante.
Capitolo
VI
Residui alimentari
1. I residui
alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle
aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia
inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria
alimentare.
2. I residui
alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori
chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino
all'autorità competente che altri tipi di contenitori
utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono
essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni
igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili.
3. Si devono
prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito
dei residui alimentari e di altri scarti. Le aree di deposito
dei rifiuti devono essere tali da poter essere mantenute facilmente
pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali
nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua
potabile, degli impianti o locali.
Capitolo
VII
Rifornimento idrico
1. Il rifornimento
di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato
nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario,
per garantire che gli alimenti non siano contaminati.
2. Ove opportuno,
il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche
di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e deve essere impiegato,
ogniqualvolta necessario, in modo tale da garantire che i
prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato,
maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile
contaminazione.
3. Il vapore
direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve
contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute
o possa contaminare il prodotto.
4. L'acqua
non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione,
i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti
gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente
individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità
di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.
Capitolo
VIII
Igiene personale
1. Ogni persona
che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari
deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale
ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del
caso, protettivi.
2. Nessuna
persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia
o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti
o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della
pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata
a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti,
a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità,
diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con
microrganismi patogeni.
Capitolo
IX
Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari
1. Un'impresa
alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti
se risultano contaminati, o si può logicamente presumere
che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni
o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo
le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari
o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano
adatte al consumo umano.
2. Le materie
prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono
essere opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento
nocivo e la contaminazione.
3. Tutti
gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati
e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di
contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano,
nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter
essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare,
gli alimenti devono essere collocati o protetti in modo da
ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono
essere previsti procedimenti appropriati per garantire il
controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie
prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti
sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi
tossine devono essere conservati a temperature che non provochino
rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con
la sicurezza degli alimenti, e' premesso derogare al controllo
della temperatura per periodi limitati, qualora ciò
sia necessario per motivi di praticità durante la
preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione
e la fornitura, compresa la somministrazione, degli alimenti.
5. Se gli
alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura,
e' necessario raffreddarli il piu' rapidamente possibile,
al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase
di preparazione se non e' applicato un trattamento termico
ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.
6. Le sostanze
pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali,
devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in
contenitori separati e ben chiusi.
Capitolo
X
Formazione
I responsabili
dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti
siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una
formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione
al tipo di attività.
APPENDICE
1
Elenco dei carichi precedenti accettabili
(omissis) |